ASSOCIAZIONE PADOVANA ORNICOLTORI
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Statuto

L'A.P.O.
STATUTO

Art.1 - E' costituita in Padova l'Associazione Padovana Ornicoltori (A.P.O.)
Art.2 - Essa non ha scopi commerciali o di lucro, ma si prefigge di incrementare e di infondere la passione per l'ornitologia a scopo di svago e di studio.
Saranno ammessi a far parte dell'A.P.O. tutti gli allevatori e gli amatori di canarini, esotici, ondulati, indigeni e ibridi, che ne faranno domanda scritta, dichiarando formalmente di accettare e rispettare integralmente il presente Statuto.
Allo scopo di incrementare quanto al comma 1° del presente articolo, l'A.P.O. potrà indire incontri e riunioni a carattere scientifico-culturale-
Art.3 - Le domande di adesione all'A.P.O. si intendono accettate solo dopo l'approvazione del C.D.
         Sono inoltre previste tre categorie di soci:
         a) soci effettivi ornidari, allevatori, con diritto a ricoprire le cariche sociali;
         b) soci effettivi ordinari, non allevatori, con diritto a ricoprire le cariche sociali;
         c) soci onorari senza diritto a ricoprire le cariche sociali.
Art.4 - Sono inoltre esclusi dalle cariche sociali tutti coloro che esercitano il commercio di uccelli da gabbia e da voliera.
Art.5 - L'A.P.O. viene costituita allo scopo di riunire e coordinare l'attività degli allevatori ed amatori di canarini, esotici, ondulati, indigeni ed ibridi, che, con onestà d'intenti e coscienzioso paziente lavoro, oltre a soddisfare la loro gentile passione, si propongono con l'allevamento razionale di migliorare le razze allevate, eventualmente, di crearne di nuova, nonchè di prestarsi reciproca assistenza.
Art.6 - Il numero dei soci  illimitato, ma non deve mai essere inferiore a quindici (15).
Art.7 - Vengono considerati soci effettivi coloro che, presentata regolare domanda scritta e su prenotazione di un socio, verranno accettati come tali e verseranno la quota di iscrizione entro il 28 febbraio.
Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.
Art.8 - Verranno espulsi dall'A.P.O. tutti i soci che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente l'Associazione o fomentino dissidi e disordini tra soci o si comportino in modo gravemente scorretto tra loro.
Saranno dichiarati decaduti i soci che non si mettano in pari con la quota sociale annuale.
L'espulsione verrà determinata a scrutinio segreto del C.D., sentita la relazione della Commissione Disciplinare all'uopo nominata e composta di almeno tre membri Consiglieri e verrà poi fatta conoscere all'Assemblea dei soci quale specifica notifica. Il socio a cui verrà applicata la sospensione temporanea o l'espulsione, potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile. I soci espulsi non potranno richiedere la riammissione. I soci sottoposti a procedimento penale dall'Autorità Giudiziaria potranno essere sospesi da ogni attività sociale a discrezione del C.D.
Art.9 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai contributi dei soci e dai proventi vari.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il C.D. procederà alla redazione del bilancio.
Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.
         Tanto il bilancio preventivo quanto quello consuntivo dovranno essere esposti all'albo sociale almeno tre settimane prima dell'Assemblea in modo che i soci possano esaminarli.
         Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'assemblea la situazione patrimoniale.
Art.10 - L'A.P.O. è retta da un Consiglio Direttivo composto di nove membri per i primi cento soci, cui andranno ad aggiungersi altri due membri per ogni successivo centinaio di soci, secondo la seguente tabella:
             n° soci                                                                n° membri del CD
       da   15 a 100                                                                          9
       da 101 a 200                                                                        11
       da 201 a 300                                                                        13
       da 301 a 400                                                                        15
       da 401 a 500                                                                       17
I membri del CD vengono eletti dai soci effettivi, tramite votazione segreta, durante l'Assemblea generale.
Possono essere eletti tutti i soci effettivi di cui ai puti a) e b) del precedente art.3, che abbiano presentato candidatura scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea stessa.
In seno al C.D. vengono eletti il Presidente, il/i Vice-presidente/i, il Segretario, il Vice.segretario, il Cassiere.
Il C.D. delibera a maggioranza realtiva dei presenti, che in ogni caso non potranno essere inferiori a sei.    
Art.11 - I membri del C.D. restano in carica tre anni.
Art.12 - Annualmente, entro e non oltre il 31 marzo, sarà convocata dal Presidente l'Assemblea generale o ordinaria dei soci.
Le adunanze dell'Assemlbea saranno valide:
a) in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, la metà più uno dei soci in regola coi versamenti della quota sociale;
b) in seconda convocazione, trascorsca un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. Sono ammesse due deleghe.

L'assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta, sottoscritta e motivia, da almeno un decimo dei soci.
Art.13 - Il presidente rappresenta legalmente l'A.P.O., mentre il Vice-presidente subentra nei doveri e diritti in caso della sua assenza o impedimento.
Art.14 - Le adunanze del C.D. verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e almento sei volte l'anno, o su domanda scritta di almeo quattro consiglieri.
L'avviso di convocazione, contenente obbligatoriamente l'o.d.g., dovrà essere comunicato almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Le adunanze saranno valide in prima convocazione purchè sia presente la metà più unop dei membri. Saranno valide in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora, purchè siano presenti almeno sei membri.
Il consigliere che, senza giustificato motivi, per tre sedute consecutive non prenderà parte alle adunanza del C.D. sarà automaticamente ritenuto decaduto e sarà sostituito, nel C.D., dal socio che seguiva, nelle graduatorie delle elezioni, l'ultimo consgiliere eletto.
Le adunanze del C.D. saranno inoltre valide se si procederà alla stesura di un Verbale, relativo a quanto discusso in ogni seduta, che verrà letto per approvazione all'inizio e, pertanto, prima di procedere alla discussione dei punti all'o.d.g. in ogni singola seduta.
Il C.D. procede anche alla nomina del C.O. dell'annuale Mostra Ornitologica, potendo scegliere tali membri anche tra i soci non consiglieri.
Art.15 - L'A.P.O. si propone di indire a Padova una Mostra annuale per la quale vige apposito regolamento.
Art.16 - L'A.P.O. prevede l'istituzione di due organi collegiali, oltre al C.D.:
a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Comitato dei Probiviri.
Il CRC si compone di tre membri, più due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci in regola col versamente della quota sociale.
I RC provvedono al controllo dell'amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.
Il CP si compone di tre membri nomianti dall'Assemblea fra i non soci.
Il CP dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e l'Associazione, deliberando e giudicando quali arbitri amichevoli.
I soci e l'Associazione sono dunque obbligati a rimettere alla decisione di Probiviri la risoluzione di tutte le controversie sorte circa l'interpretazione del presente Statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea.
Art.17 - L'eventuale aggiunta di nuovi articoli, o revisione del presente Statuto, potrà essere effettuata su deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità dettate dal precedente Art.12.
Art.18 - L'importo della quota sociale annuale verrà specificata di anno in anno da apposite delibere del C.D., salvo delibere successive dell'Assemblea ordinaria dei soci.
La quota di iscrizione per i neo-iscritti verrà stabilita direttamente dall'Assemblea.
Art.19 - In caso di scioglimento dell'A.P.O., il patrimonio sarà devoluto ad opere di beneficenza.
In ogni caso, lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato se la maggioranza dei soci, adunati in assemblea straordinaria, non rappresenti almeno i tre quarti degli iscritti.
Art.20 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle persone giuridiche.

ASSOCIAZIONE PADOVANA ORNICOLTORI
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